Accordo 1
Art. 4
In vigore dal 3 set 1950
Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, le due parti contraenti convengono di procedere alla nomina di una Commissione mista la quale si riunirà a domanda delle autorità competenti dei due Paesi.
I servizi commerciali presso le Rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualità di delegato della Commissione mista assicureranno, negli intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo.
Si studieranno le cause che avessero influito sulla irregolarità degli scambi e si esamineranno le misure da adottare in senso positivo per ristabilire l'equilibrio tra le importazioni ed esportazioni reciproche.
In tal senso le autorità del Paese che si trovasse in posizione debitoria sin dai primi mesi di validità dell'Accordo incominceranno intanto con l'autorizzare la esportazione anticipata delle quote di contingenti relative al semestre successivo; quando ciononostante lo squilibrio persistesse ovvero si verificasse nel secondo semestre, il Governo del Paese creditore potrà chiedere la convocazione della Commissione mista per studiare la possibilità di riequilibrare l'intercambio attraverso esportazioni supplementari del Paese debitore nel clearing.
Qualora, in sede di Commissione mista, si riscontrasse la impossibilità di realizzare l'equilibrio attraverso le suddette misure positive, si potrà convenire che le autorità del Paese che si trovasse in posizione creditoria procedano a limitare la concessione delle licenze di esportazione fino a raggiungere l'equilibrio dell'intercambio.
Le autorità del Paese debitore non potranno apportare limitazioni nella concessione delle licenze d'importazione, senza preventivo accordo con le autorità dell'altro Paese ed anche in tal caso le limitazioni dovranno essere applicate simultaneamente e in proporzioni eguali per tutte le merci previste dai contingenti.
Tutte queste disposizioni debbono essere considerate indipendenti e quindi non potranno interferire con l'applicazione autonoma delle misure di carattere finanziario previste dall'Accordo di pagamenti e documenti annessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-4