Accordo 1

Art. 2

In vigore dal 3 set 1950
L'Italia e la Spagna si concederanno reciprocamente un trattamento quanto più liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di conseguire quanto prima il ritmo normale dei loro scambi tradizionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-2

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