Accordo 2
Art. 6
In vigore dal 3 set 1950
I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno eseguiti in Italia dall'Ufficio italiano dei Cambi ed in Spagna dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati dai rispettivi debitori, nei limiti delle disponibilità esistenti, tenuto conto dei finanziamenti reciproci previsti all' del presente Accordo.
I pagamenti eccedenti il limite dei finanziamenti reciproci saranno eseguiti contestualmente all'avvenuta copertura dei relativi importi da parte dell'Istituto debitore nella divisa accettata dall'Istituto creditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-6-2