Accordo 2
Art. 5
In vigore dal 3 set 1950
I. Nel caso in cui il conto A di cui al precedente presenti un saldo debitore per una somma eccedente l'importo di 2.000.000 di dollari U. S. A., l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera dovrà ridurre il debito all'importo citato mediante cessione di divise accettate dall'Ufficio italiano dei Cambi; reciprocamente, nel caso in cui il conto presenti un saldo creditore per una somma eccedente l'importo di 2 milioni di dollari U. S. A., l'Ufficio italiano dei Cambi dovrà ridurre il credito alla somma succitata mediante cessione di divise accettate dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
II. Nel caso in cui il conto B di cui al precedente presenti un saldo debitore per una somma eccedente l'importo di 200.000 dollari U. S. A., l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera dovrà ridurre il debito all'importo citato mediante cessione di divise accettate dall'Ufficio italiani dei Cambi; reciprocamente, nel caso in cui il conto presenti un saldo creditore per una somma eccedente l'importo di 200.000 dollari U. S. A., l'Ufficio italiano dei Cambi dovrà ridurre il credito alla somma succitata mediante cessione di divise accettate dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-5-2