Accordo 2
Art. 4
In vigore dal 3 set 1950
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti concederanno, su una base di reciprocità ed in conformità con le rispettive regolamentazioni procedurali, le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei pagamenti da effettuarsi per il tramite dei conti previsti negli del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-4-2