Art. 11
Accordo 2

Art. 11

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In vigore dal 3 set 1950
Qualora le Parti contraenti dovessero aderire a convenzioni monetarie multilaterali prima della scadenza del presente Accordo, esse rivedranno i termini del medesimo e vi apporteranno le modificazioni che fossero ritenute necessarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-11