Art. 8
In vigore dal 21 lug 1949
La Commissione provvede alla formazione di distinti elenchi per il personale non di ruolo da trasferire presso il Segretariato generale o alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, ovvero da licenziare.
Gli elenchi sono presentati al Segretario generale, che propone al Presidente della Repubblica i decreti di trasferimento presso il Segretariato generale e di licenziamento, e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale da trasferire presso Amministrazioni dello Stato.
Per il personale da trasferire ad Amministrazioni dello Stato la Presidenza del Consiglio promuove la deliberazione della Commissione istituita dall' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.
I trasferimenti sono disposti nelle forme previste dal citato decreto legislativo osservando le disposizioni del terzo comma dell' del decreto medesimo.
La liquidazione delle indennità di licenziamento è fatta dal Segretariato generale, con l'osservanza, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale civile non di ruolo statale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-8