Art. 13

In vigore dal 21 lug 1949
L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Norme esecutive della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo