Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 21 lug 1949
L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-13