Art. 11

In vigore dal 21 lug 1949
Con effetto dal primo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, tutte le pensioni e gli annessi assegni di caroviveri liquidati successivamente al 31 ottobre 1921 dalla cessata Amministrazione della Real Casa passano a carico dello Stato, e il relativo onere grava sullo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Sono del pari poste a carico dello Stato, con imputazione al predetto stato di previsione della spesa, le pensioni e gli annessi assegni di caroviveri da liquidarsi ai termini dell'ultimo comma del precedente , nonché quelle che saranno successivamente liquidate dal Segretariato generale fin quando non sarà, emanata la legge speciale prevista dal secondo comma dell' della legge 9 agosto 1948, n. 1077. Il fondo pensioni degli impiegati della cessata Amministrazione della Real Casa è versato all'Erario, nella consistenza risultante alla data indicata nel primo comma.
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