Art. 6

In vigore dal 21 lug 1949
La Commissione forma distinti elenchi per il personale di ruolo che essa ritiene possa essere trasferito presso il Segretariato generale, o passare alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato indicate specificatamente, ovvero essere collocato a riposo. Gli elenchi vengono presentati al Segretario generale, che propone al Presidente della Repubblica i decreti di trasferimento presso il Segretariato generale e di collocamento a riposo, e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale da trasferire presso Amministrazioni dello Stato. La Presidenza del Consiglio richiede alle Amministrazioni indicate dalla Commissione il parere prescritto dall'ultimo comma dell' della legge e forma gli elenchi definitivi per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato.
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