Art. 2

In vigore dal 21 lug 1949
Nella. separazione dalla, tenuta di Castelporziano dei terreni attualmente affittati, ai sensi dell' della legge, sarà provveduto, a cura del funzionario indicato dall' della legge stessa, alle delimitazioni li confine e a quanto occorra per l'attuazione della separazione e per assicurare la continuità del fondo ed evitare pregiudizio alla conservazione del patrimonio forestale e faunistico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-2

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