Art. 3
In vigore dal 21 lug 1949
La Commissione prevista dall' della legge ha sede presso la Presidenza della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-3