Art. 7
In vigore dal 21 lug 1949
I ruoli transitori previsti dall'ultimo comma dell' della legge sono istituiti con decreto Presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro interessato, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.
I trasferimenti del personale in detti ruoli sono disposti con decreto Ministeriale.
La liquidazione del trattamento di quiescenza è fatta dal Segretariato generale, secondo le disposizioni riguardanti il personale della cessata Amministrazione della Real Casa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-7