Art. 9

In vigore dal 21 lug 1949
Per il personale di ruolo e non di ruolo trasferito al Segretariato generale o ad Amministrazioni dello Stato, il servizio prestato presso la cessata Amministrazione della Real Casa e alle dipendenze del commissario previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, e del Segretariato generale a norma del secondo comma dell' della legge, è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato rispettivamente al Segretariato generale o alle Amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito nei ruoli del Segretariato generale e in quelli transitori di Amministrazioni dello Stato, è collocato nei ruoli medesimi nello stesso gruppo, con lo stesso grado e con l'anzianità di grado posseduta all'atto del trasferimento. La disposizione del comma precedente non si applica al personale subalterno. Questo, qualora, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, conserva la, differenza a titolo di assegno personale utile a pensione e da assorbirsi nei successivi aumenti.
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