Art. 10
In vigore dal 21 lug 1949
Il servizio non di ruolo prestato presso gli uffici del Capo dello Stato prima dell'istituzione del Segretariato generale, da personale assunto dopo il 30 giugno 1946 e mantenuto in servizio dal Segretariato stesso, è considerato a tutti gli effetti, come prestato al detto Segretariato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;412#art-10