Art. 8
In vigore dal 30 dic 1948
Il Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-8