Art. 7
In vigore dal 30 dic 1948
Sono altresì ineleggibili:
1) coloro che hanno il maneggio del denaro di una delle Province sarde e non ne hanno ancora reso il conto;
2) coloro che hanno lite pendente con l'Alto Commissariato per la Sardegna o con una delle Province sarde o che, avendo un debito liquido con l'Alto Commissariato o con le dette Province, sono stati legalmente messi in mora;
3) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' e all' del testo unico della legge per la elezione della Camera, dei deputati, intendendosi riferiti all'Alto Commissariato e alle Province sarde, anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell' predetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-7