Art. 5
In vigore dal 30 dic 1948
Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-5