Art. 6

In vigore dal 30 dic 1948
Non sono eleggibili a Consigliere regionale: a) il capo e il vice capo della Polizia; b) i capi di Gabinetto dei Ministri; c) l'Alto Commissario della Sardegna, i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione; d) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle Province sarde o da enti, istituti ed aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali enti, istituti ed aziende. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-6

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