Art. 2
In vigore dal 30 dic 1948
Il territorio della Regione Sarda; è ripartito in tre collegi elettorali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.
Il numero dei Consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, come dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-2