Art. 4
In vigore dal 30 dic 1948
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.
I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione e dei comizi con apposito manifesto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-4