Art. 1

In vigore dal 30 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna; Sentita la Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: . Il Consiglio regionale per la Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale.
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