Art. 1
In vigore dal 30 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna;
Sentita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
.
Il Consiglio regionale per la Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
La rappresentanza è proporzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-1