Art. 10

In vigore dal 30 dic 1948
Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-10

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