Art. 14
In vigore dal 30 dic 1948
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.
Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi, entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, alla cancelleria della Corte di appello che provvede a consegnarli alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-14