Art. 14

In vigore dal 30 dic 1948
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi, entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, alla cancelleria della Corte di appello che provvede a consegnarli alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo