Art. 16

In vigore dal 30 dic 1948
Il Consigliere regionale eletto in più di un collegio deve dichiarare alla Presidenza, del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-16

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