Art. 12

In vigore dal 30 dic 1948
Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell', procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26; 2) determina, con l'assistenza, degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna Vista nelle singole sezioni del collegio. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato. La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista. Per questo effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni Vista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-12

In sintesi

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla ricezione degli atti, calcola i voti complessivi di ciascuna lista e i voti di preferenza dei singoli candidati. Il totale dei voti validi viene diviso per il numero dei consiglieri da eleggere aumentato di tre, calcolando così il quoziente elettorale per distribuire i seggi. I seggi non assegnati col quoziente pieno sono attribuiti alle liste con i resti più alti, favorendo in caso di parità la lista con meno voti o procedendo a sorteggio. Infine, per ciascuna lista vengono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto più preferenze individuali, seguendo l'ordine di lista in caso di parità.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il conteggio dei voti, il riparto dei seggi tra le liste e la proclamazione dei consiglieri eletti nella prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

A chi si applica

Si applica al Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai cancellieri, agli esperti intervenuti, nonché alle liste e ai candidati alla carica di consigliere regionale.

Esempio pratico

Durante lo scrutinio circoscrizionale, il Tribunale somma i voti validi di tutte le sezioni, calcola il quoziente elettorale e assegna quattro seggi alla lista che ha superato quattro volte tale soglia. Per assegnare i quattro posti, l'ufficio stila la graduatoria delle preferenze dei singoli candidati della lista e proclama eletti i primi quattro.

Adempimenti e conseguenze

L'ufficio centrale circoscrizionale deve procedere alle operazioni di spoglio, calcolo e attribuzione dei seggi entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali.

Domande frequenti

Come viene calcolato il quoziente elettorale per l'assegnazione dei seggi?Si divide la somma di tutti i voti validi ottenuti dalle liste per il numero dei consiglieri da eleggere aumentato di tre, trascurando l'eventuale parte frazionaria.
Cosa succede se due liste hanno gli stessi resti per l'attribuzione di un seggio?Il seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale più bassa; se anche i voti di lista sono pari, si procede tramite sorteggio.
Come si stabilisce chi viene eletto all'interno di una lista in caso di parità di preferenze?A parità di cifra individuale tra i candidati della stessa lista, viene proclamato eletto colui che precede nell'ordine di presentazione della lista.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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