Art. 12
In vigore dal 30 dic 1948
Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell', procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;
2) determina, con l'assistenza, degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.
La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna Vista nelle singole sezioni del collegio.
La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.
La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista.
Per questo effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni Vista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.
In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.
Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-12