Art. 17

In vigore dal 30 dic 1948
Nella prima adunanza la presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari. In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con l'elezione del presidente, di due vice presidenti e di due segretari. Nella elezione dell'ufficio di presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vice presidente ed uno per i posti di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-17

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