Art. 19

In vigore dal 30 dic 1948
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna sono a carico dello Stato. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
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