Art. 13

In vigore dal 30 dic 1948
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla cancelleria della Corte di appello che disimpegna le funzioni di segreteria provvisoria del Consiglio regionale. La cancelleria della Corte di appello rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-13

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