Capo I
Art. 7
Ufficio stampa
In vigore dal 16 dic 2023
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2 All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. Il medesimo requisito di iscrizione agli albi professionali è richiesto anche per il personale addetto all'Ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell', della legge 7 giugno 2000, n. 150, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell'Ufficio stampa.
4. Il Ministro, inoltre, su proposta del Capo Ufficio stampa, può nominare fino a due vice Capi Ufficio stampa, nell'ambito del contingente previsto dall', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-7