Capo I
Art. 10
Personale degli uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 16 dic 2023
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all', comma 4, è stabilito complessivamente in 130 unità, di cui 8 da assegnare al contingente del vice Ministro, se nominato, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con contratto di durata non superiore a quella di permanenza in carica del vice Ministro. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono inoltre essere assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli Uffici di diretta collaborazione, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero, nelle materie giuridico-amministrative ed economiche, nonché in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale e i social media, anche con incarichi di collaborazione di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In aggiunta al contingente di cui all', commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di dieci Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.
4. Nell'ambito del contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi dirigenziali di livello non generale in numero non superiore a sei, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tali incarichi possono essere attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. L'incarico di livello dirigenziale generale è incluso nel contingente complessivo di cui al comma 1 ed è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero.
5. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa, dal Capo della Segreteria dei Sottosegretario di Stato, dal Consigliere diplomatico, nonché dai Vice Capi di Gabinetto e dai Vice Capi dell'Ufficio legislativo, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all', comma 4.
6. Le posizioni relative al Portavoce del Ministro, al Consigliere diplomatico aggiunto e ai Vice Capo Ufficio stampa, rientrano nell'ambito del contingente di cui al comma 2.
7. Il personale dipendente da altre amministrazioni, enti e organismi pubblici assegnato agli uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-10