Capo I
Art. 5
Ufficio legislativo
In vigore dal 16 dic 2023
1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità, lo snellimento e la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale;
d) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; segue anche la legislazione regionale per le materia di interesse del Ministero;
e) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza, in raccordo con l'Avvocatura Generale dello Stato e con le Direzioni Generali interessate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, fra dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio legislativo, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonché della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo può essere conferito a dirigenti di ruolo di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all', comma 4, del presente decreto. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-5