Capo I

Art. 3

Ufficio di Gabinetto

In vigore dal 16 dic 2023
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 2. L'Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative. 3. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente di livello generale il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ed economiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Il Capo di Gabinetto definisce altresì l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale ai predetti Uffici. 5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a tre vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonché nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, pubbliche ovvero private. L'incarico di vice Capo di Gabinetto può essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, l'incarico di vice Capo di Gabinetto rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l'incarico di Vice Capo di Gabinetto, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all', comma 4, del presente decreto. 6. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo