Capo II
Art. 12
Organismo indipendente di valutazione della performance
In vigore dal 16 dic 2023
1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità previste dall', comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi degli del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. I componenti dell'OIV sono scelti nel rispetto dei requisiti e del procedimento di nomina previsti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 6 agosto 2020, adottato ai sensi dell', commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e concernente l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, per la durata prevista dal comma 3, dell'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un emolumento onnicomprensivo, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, nel limite delle risorse indicate dall', comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del 20%. La determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione del Ministro nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 150 del 2009, nonché nei limiti dell'invarianza della spesa di cui all', comma 11, del citato decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-12