Capo I
Art. 6
Segreteria tecnica del Ministro
In vigore dal 16 dic 2023
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto conoscitivo specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie.
Tali attività di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevato livello specialistico e competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-6