Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2023
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l', comma 2; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dall' della legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l', comma 24-quater in merito ai contingenti dei vice Ministri; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli ; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell', commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), che ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali; Visto l', commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3 del 18 marzo 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198 concernente il «Regolamento di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico»; Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, operante presso il medesimo Ministero; Informate le Organizzazioni sindacali con nota del Direttore Generale della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione i sistemi informativi e il bilancio, del 6 settembre 2023; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il Ministro delle imprese e del made in Italy; b) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy; c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy; e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Storico versioni

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