Capo I
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 16 dic 2023
1. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. I Capi degli Uffici di cui al comma 1, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-2