Capo I
Art. 11
Trattamento economico
In vigore dal 16 dic 2023
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all', comma 5, e all', comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Capo Dipartimento dello stesso Ministero;
b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per i Vice Capi di Gabinetto e per il Consigliere diplomatico in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il Segretario particolare del Ministro, per i Vice Capi dell'Ufficio legislativo e per i Capi delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il portavoce del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo Ufficio stampa è da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso di attribuzioni delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell' del presente decreto;
e) per il vice Capo Ufficio stampa il compenso è determinato all'atto del conferimento dell'incarico nel limite complessivo delle risorse disponibili e, comunque non oltre la misura massima di euro 70.000 annui lordi;
f) per il Consigliere diplomatico aggiunto, un trattamento economico di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei limiti di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.
3. Ai dirigenti di livello non generale dei ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50% (cinquanta) cento della retribuzione di posizione complessiva, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, salvo conguaglio da corrispondersi previa valutazione della performance, secondo il sistema in vigore.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione è determinato all'atto del conferimento dell'incarico. Al personale con contratto a tempo determinato è attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri per l'area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione è attribuito il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, comunque entro il limite massimo di 120.000 euro annui lordi. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» Programma «Indirizzo politico», Azione «Indirizzo politico-amministrativo» dello stato previsionale della spesa del Ministero, che costituiscono il limite di spesa.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all', comma 5. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-11