Capo III
Art. 19
Impegno di spesa
In vigore dal 29 dic 2009
1. Sono impegnate sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati in base a disposizioni di legge o regolamento, in base a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
2. Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti programmati.
3. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
Fanno eccezione quelli relativi a:
a) spese per i progetti e spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni ed i cui relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
c) spese per affitti ed altre spese continuative e periodiche, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, purchè ciò non sia contrario a norme di legge o regolamento e quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
4. L'impegno di spesa dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza.
5. In attuazione di deliberazioni programmatiche di spesa adottate dal Comitato direttivo, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuova diversa e specifica delibera del Comitato direttivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-19