Capo II

Art. 16

Rendiconto consuntivo

In vigore dal 29 dic 2009
1. Il Comitato direttivo approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo su proposta del direttore generale. 2. A tale fine, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, la struttura competente per il funzionamento predispone il rendiconto distinto per competenza e per residui, delle entrate accertate e di quelle incassate e il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate. 3. Il rendiconto consuntivo è strutturato in quattro sezioni dedicate rispettivamente alle entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi. 4. Il rendiconto consuntivo è inviato al Collegio dei revisori dei conti, unitamente ai rapporti predisposti dalla struttura competente per il controllo di gestione e dalla struttura per la valutazione ed il controllo strategico, almeno quindici giorni prima della riunione dedicata alla sua approvazione. 5. Nel conto sono rappresentate: a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) l'avanzo di esercizio; e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti. 6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonché il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del DigitPA nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo 7. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto approvato viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto dall' comma 2 del decreto legislativo, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, alla quale viene allegata la relazione del Collegio dei revisori, il rendiconto è, altresì, trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 8. La relazione illustrativa contiene valutazioni in ordine alla regolarità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti ed agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti ed ai benefici previsti in relazione ai progetti realizzati o in corso di realizzazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-16

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