Capo II
Art. 14
Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti
In vigore dal 29 dic 2009
1. È compilata annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza, da allegare al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato direttivo, sentito il Collegio dei revisori dei conti. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-14