Capo II

Art. 13

Residui

In vigore dal 11 ago 2007
1. Costituiscono residui rispettivamente attivi e passivi, le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate nell'esercizio concluso. 2. Annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la struttura competente per il funzionamento accerta le somme da conservarsi nei conti dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza, e per capitolo. 3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è trasferita ai corrispondenti capitoli e progetti dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-13

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