Capo II
Art. 10
Fondo di riserva per le spese impreviste di funzionamento
In vigore dal 29 dic 2009
1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese impreviste di funzionamento. L'ammontare di tale fondo non può superare il cinque per cento del totale delle spese correnti.
2. Il fondo di riserva è destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.
3. Con delibera del Comitato direttivo può essere destinato al fondo di riserva l'eventuale avanzo di esercizio ai sensi dei successivo .
4. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera motivata del Comitato direttivo.
5. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-10