Capo II
Art. 12
Avanzo di esercizio
In vigore dal 29 dic 2009
1. La somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.
2. L'ammontare dell'avanzo è accertato in sede di rendiconto finanziario.
3. Il Comitato direttivo, dopo gli adempimenti previsti dal successivo , dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177.
5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo , possono essere destinate, con deliberazione del Comitato direttivo, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-12