Capo II
Art. 15
Stanziamenti per specifiche finalità
In vigore dal 11 ago 2007
1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalità previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all', con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 può avvenire in sede di predisposizione dei bilancio annuale di previsione, ovvero in corso di esercizio con apposita variazione di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-15