Capo III
Art. 20
Liquidazione
In vigore dal 11 ago 2007
1. Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e previa applicazione delle penali eventualmente applicate anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.
2. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia in quanto compatibili.
3. La documentazione posta a base della liquidazione è allegata in originale da emettersi con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-20