Capo IV
Art. 24
Scritture contabili
In vigore dal 11 ago 2007
1. L'economo-cassiere tiene:
a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.
2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte.
Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-24