Capo IV
Art. 26
Inventari e manutenzione dei beni
In vigore dal 29 dic 2009
1. Dei beni acquistati o dati in uso al DigitPA nazionale sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.
2. L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:
a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
4. Per la dichiarazione di fuori uso e per l'eventuale cessione gratuita dei beni dichiarati fuori uso si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Per la cessione a titolo oneroso o la permuta si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-26