Capo III

Art. 21

Ordinazione

In vigore dal 11 ago 2007
1. Il pagamento delle spese liquidate è ordinato con mandato tratto sulle contabilità speciali da parte del presidente o del direttore generale, nonché, per le spese non discrezionali e per quelle comunque non eccedenti 15.000,00 euro, da parte del responsabile della struttura competente per il funzionamento. 2. Il mandato di pagamento è tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dell'economo cassiere sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione; c) nominativo del creditore; d) causale del pagamento; e) somma da pagare in cifre e in lettere; f) modalità di estinzione del titolo; g) data di emissione. 4. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta. 5. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro. 6. Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento; sono, altresì, applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-21

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